Amministratore in proroga senza compenso: conferma dell’ultima sentenza del Tribunale di Napoli n. 5036/2025
di Pasquale Ferrara
In un contesto dove la gestione condominiale richiede rigore e chiarezza istituzionale, il Tribunale di Napoli (Sentenza n. 5036/2025) ha ribadito un principio fondamentale di diritto civile che riguarda l’amministratore di condominio restato in carica in regime di proroga.
La decisione interviene per dissipare equivoci ormai diffusi nel settore, confermando che l’amministratore senza un rinnovo formale del mandato non ha diritto al compenso, anche se continua a svolgere attività ordinarie di gestione.
La pronuncia sottolinea come la proroga dell’incarico, spesso fraintesa come una riconferma implicita, rappresenti in realtà un mero strumento per garantire la continuità amministrativa fino all’elezione o nomina di un nuovo amministratore. A questo proposito, il giudice ha escluso che l’approvazione dei bilanci, anche se contenente la quota riferita al compenso, possa ovviare alla mancanza di una delibera formale che confermi l’incarico. Tale mancanza rende illegittimo ogni pagamento in assenza di un mandato validamente deliberato.
Il principio stabilito trova fondamento nell’articolo 1129 del Codice Civile, che disciplina la nomina e i poteri dell’amministratore di condominio, e nella consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 12120 del 17 maggio 2018) , che ha chiarito come il compenso non possa essere riconosciuto in assenza di una valida nomina deliberata dall’assemblea condominiale. Sul piano fiscale, inoltre, la mancata delibera invalida anche la deducibilità del compenso ai fini tributari, come confermato da recenti circolari dell’Agenzia delle Entrate.
Questa sentenza è di grande importanza per la trasparenza e la corretta amministrazione condominiale. Evita che, in assenza di un consenso formale degli aventi diritto, si possano stabilire compensi arbitrari che danneggiano la collettività. Rappresenta un monito a tutti gli amministratori sull’importanza del rispetto delle procedure formali per il rinnovo del mandato.
Ne consegue che il diritto all’onorario sorge esclusivamente al momento dell’esistenza di un mandato valido ed efficace, non potendo essere presunto o tacitamente rinnovato. L’amministratore in proroga può al massimo ricevere il rimborso delle spese documentate, strettamente necessarie, e relative ad atti urgenti o conservativi.
Questo orientamento, che peraltro trova conferma anche in altre decisioni giudiziarie, rafforza la necessità di una gestione trasparente e conforme alle norme, evitando compromessi o usi non autorizzati che possono danneggiare la comunità e mettere a rischio la validità degli atti amministrativi.
La sentenza, pubblicata da pochi mesi (21 maggio 2025), costituisce un ulteriore riferimento istituzionale per amministratori, condomini e professionisti del settore, richiamando tutti a rispettare le norme regolatrici della gestione condominiale per garantire il corretto funzionamento degli enti e la tutela dei diritti.
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12 ottobre 2025 alle 20:23
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