Il ritorno del voucher per il lavoro

by • 16 dicembre 2022 • ECONOMIA, In evidenza, SOCIALECommenti disabilitati su Il ritorno del voucher per il lavoro164

Il voucher per il lavoro occasionale sarà ripristinato a partire dall’1 gennaio prossimo.
Non se ne era andato mai del tutto, ma negli ultimi anni quasi non se ne percepiva più l’esistenza. Si tratta di buoni, dal taglio cadauno di 10 euro, che le imprese potranno acquistare dall’INPS, ma in alcuni casi anche da Poste Italiane e tabaccherie, per retribuire le ore di lavoro occasionale svolto da terzi alle proprie dipendenze. I beneficiari scambieranno tali buoni all’INPS e riceveranno 7,50 euro netti per ogni 10 euro loro versati. La differenza di 2,50 euro (25%) equivale al pagamento dei contributi ridotti da parte dell’imprenditore. Questi non coprono, tuttavia, ferie, malattie, maternità e disoccupazione. Invece, coprono le prestazioni pensionistiche e gli infortuni INAIL

Il percorso dei voucher lavoro tra i vari governi
Ad introdurli fu nel 2003 la legge Biagi sotto il governo Berlusconi. Debuttarono concretamente sul mercato nel 2004 e tra il 2008 e il 2017 ne furono acquistati 433 milioni di pezzi. I voucher furono potenziati dal governo Letta nel 2013, in quanto non fu richiesto che il loro utilizzo fosse legato al solo “lavoro occasionale”. L’anno prima, il governo Monti aveva alzato la soglia di utilizzo nell’anno da 3.000 a 5.000 euro. E ancora nel 2015 con il Jobs Act del governo Renzi, tale soglia fu innalzata ulteriormente a 7.000 euro.

Nel 2017, invece, il governo Gentiloni provvide all’abolizione di tale strumento tra gli applausi dei sindacati e le proteste delle imprese.

Nel 2018 fu il decreto “Dignità” con il governo “giallo-verde” di Giuseppe Conte a reintrodurli, ma con stringenti limitazioni: tetto annuale di 5.000 euro per lavoratore e per le sole imprese del comparto agricolo e turistico fino a 8 dipendenti.

Stando alle attuali indicazioni in manovra, tale tetto sarà innalzato dal 2023 a 10.000 euro. I voucher dovrebbero essere a disposizione di tutte le imprese per lo svolgimento di lavoro occasionale all’infuori del lavoro ordinario svolto dai dipendenti.

Il contratto di lavoro occasionale stabilisce alcune regole che datore e lavoratore devono rispettare:

Il lavoratore deve ricevere un compenso giornaliero di almeno 36 euro;
Il lavoratore deve svolgere almeno 4 ore di lavoro in una giornata;
Il compenso per il lavoro non deve essere inferiore a 9 euro l’ora;

Il contratto di lavoro occasionale non può essere utilizzato se:
Se il datore di lavoro ha impiegato, nell’anno precedente, più di 5 lavoratori assunti a tempo indeterminato (ad eccezione del settore del turismo);
Se l’impresa è di tipo agricolo;Imprese dell’edilizia, del settore delle miniere e cave;
Imprese che eseguono appalti di opere e servizi.

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