Tempi più brevi nelle cause tra coniugi

by • 15 febbraio 2023 • In evidenza, SOCIALECommenti disabilitati su Tempi più brevi nelle cause tra coniugi262

Con un anticipo di quattro mesi, a fine febbraio, la riforma Cartabia inizierà ad essere applicata.

Di seguito le novità e le modifiche del D.Lgs. 149/2022 di Attuazione della Legge n. 206/2021 (cd. Riforma Cartabia del processo civile).

In vigore dal: 28 febbraio 2023

Art. 473-bis.4 c.p.c. (Ascolto del minore). – Il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di eta’ inferiore ove capace di discernimento e’ ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua eta’ e al suo grado di maturita’.
Il giudice non procede all’ascolto, dandone atto con provvedimento motivato, se esso e’ in contrasto con l’interesse del minore o manifestamente superfluo, in caso di impossibilita’ fisica o psichica del minore o se quest’ultimo manifesta la volonta’ di non essere ascoltato.
Nei procedimenti in cui si prende atto di un accordo dei genitori relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice procede all’ascolto soltanto se necessario.

Art. 473-bis.5 c.p.c. (Modalita’ dell’ascolto). – L’ascolto del minore e’ condotto dal giudice, il quale puo’ farsi assistere da esperti e altri ausiliari. Se il procedimento riguarda piu’ minori, di regola il giudice li ascolta separatamente.
L’udienza e’ fissata in orari compatibili con gli impegni scolastici del minore, ove possibile in locali idonei e adeguati alla sua eta’, anche in luoghi diversi dal tribunale.
Prima di procedere all’ascolto, il giudice indica i temi oggetto dell’adempimento ai genitori, agli esercenti la responsabilita’ genitoriale, ai rispettivi difensori e al curatore speciale, i quali possono proporre argomenti e temi di approfondimento e, su autorizzazione del giudice, partecipare all’ascolto.
Il giudice, tenuto conto dell’eta’ e del grado di maturita’ del minore, lo informa della natura del procedimento e degli effetti dell’ascolto, e procede all’adempimento con modalita’ che ne garantiscono la serenita’ e la riservatezza. Il minore che ha compiuto quattordici anni e’ informato altresi’ della possibilita’ di chiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell’articolo 473-bis.8.
Dell’ascolto del minore e’ effettuata registrazione audiovisiva. Se per motivi tecnici non e’ possibile procedere alla registrazione, il processo verbale descrive dettagliatamente il contegno del minore.

Art. 473-bis.6 c.p.c. (Rifiuto del minore a incontrare il genitore). –
Quando il minore rifiuta di incontrare uno o entrambi i genitori, il giudice procede all’ascolto senza ritardo, assume sommarie informazioni sulle cause del rifiuto e puo’ disporre l’abbreviazione dei termini processuali.
Allo stesso modo il giudice procede quando sono allegate o segnalate condotte di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra il minore e l’altro genitore o la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Art. 473-bis.10 c.p.c. (Mediazione familiare). – Il giudice puo’, in ogni momento, informare le parti della possibilita’ di avvalersi della mediazione familiare e invitarle a rivolgersi a un mediatore, da loro scelto tra le persone iscritte nell’elenco formato a norma delle disposizioni di attuazione del presente codice, per ricevere informazioni circa le finalita’, i contenuti e le modalita’ del percorso e per valutare se intraprenderlo.
Qualora ne ravvisi l’opportunita’, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, puo’ rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 473-bis.22 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli.

Art. 473-bis.25 c.p.c. (Consulenza tecnica d’ufficio). – Quando dispone consulenza tecnica d’ufficio, il giudice precisa l’oggetto dell’incarico e sceglie il consulente tra quelli dotati di specifica competenza in relazione all’accertamento e alle valutazioni da compiere.
Nella consulenza psicologica le indagini e le valutazioni su caratteristiche e profili di personalita’ delle parti sono consentite nei limiti in cui hanno ad oggetto aspetti tali da incidere direttamente sulle capacita’ genitoriali, e sono fondate su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunita’ scientifica.
Il consulente svolge le indagini che coinvolgono direttamente il minore in orari compatibili con gli impegni scolastici, e con durata e modalita’ che garantiscono la serenita’ del minore e sono adeguate alla sua eta’.
Nella relazione il consulente tiene distinti i fatti osservati direttamente, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le valutazioni da lui formulate. La relazione indica altresi’ le metodologie e i protocolli seguiti, nonche’ eventuali specifiche proposte di intervento a sostegno del nucleo familiare e del minore.

Art. 473-bis.26 c.p.c. (Nomina di un esperto su richiesta delle parti).
– Il giudice, su istanza congiunta delle parti, puo’ nominare ai sensi dell’articolo 68 uno o piu’ ausiliari, scelti tra gli iscritti all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio, o al di fuori dell’albo se vi e’ accordo delle parti, per intervenire sul nucleo familiare al fine di superare i conflitti tra le parti, fornire ausilio per i
minori e agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra
genitori e figli.
Il giudice individua gli obiettivi dell’attivita’ demandata all’ausiliario tra quelli indicati nel primo comma, e fissa i termini, anche periodici, entro cui l’ausiliario deposita una relazione sull’attivita’ svolta e quelli entro cui le parti possono depositare note scritte.
Se sorgono questioni sui poteri o sui limiti dell’incarico conferito, l’ausiliario o le parti informano il giudice il quale, sentite le parti, da’ i provvedimenti opportuni.

Art. 473-bis.27 c.p.c. (Intervento dei servizi sociali o sanitari nei procedimenti a tutela dei minori). – Quando dispone l’intervento dei servizi sociali o sanitari, il giudice indica in modo specifico l’attivita’ ad essi demandata e fissa i termini entro cui i servizi sociali o sanitari devono depositare una relazione periodica sull’attivita’ svolta, nonche’ quelli entro cui le parti possono depositare memorie.
Nelle relazioni sono tenuti distinti i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le eventuali valutazioni formulate dagli operatori che, ove aventi oggetto profili di personalita’ delle parti, devono essere fondate su dati oggettivi e su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunita’ scientifica, da indicare nella relazione.
Le parti possono prendere visione ed estrarre copia delle relazioni e di ogni accertamento compiuto dai responsabili del servizio sociale o sanitario incaricati, trasmessi all’autorita’ giudiziaria, salvo che la legge non disponga diversamente.

CAPO III
Disposizioni speciali
Sezione I
Della violenza domestica o di genere

Art. 473-bis.40 c.p.c. (Ambito di applicazione). – Le disposizioni previste dalla presente sezione si applicano nei procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell’altra o dei figli minori.

Art. 473-bis.43 c.p.c. (Mediazione familiare). – E’ fatto divieto di iniziare il percorso di mediazione familiare quando e’ stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche in primo grado, ovvero e’ pendente un procedimento penale in una fase successiva ai termini di cui all’articolo 415-bis del codice di procedura penale per le condotte di cui all’articolo 473-bis.40, nonche’ quando tali condotte sono allegate o comunque emergono in corso di causa.
Il mediatore interrompe immediatamente il percorso di mediazione familiare intrapreso, se nel corso di esso emerge notizia di abusi o violenze.

Art. 473-bis.44 c.p.c. (Attivita’ istruttoria). – Il giudice procede all’interrogatorio libero delle parti sui fatti allegati, avvalendosi se necessario di esperti o di altri ausiliari dotati di competenze specifiche in materia. Assume inoltre sommarie informazioni da
persone informate dei fatti, puo’ disporre d’ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, e acquisisce atti e documenti presso gli uffici pubblici. Puo’ anche acquisire rapporti d’intervento e relazioni di servizio redatti dalle forze dell’ordine, se non sono relativi ad attivita’ d’indagine coperta da segreto.
Quando nomina un consulente tecnico d’ufficio, scelto tra quelli dotati di competenza in materia di violenza domestica e di genere, ovvero dispone indagini a cura dei servizi sociali, il giudice indica nel provvedimento la presenza di allegazioni di abusi o violenze, gli accertamenti da compiere e gli accorgimenti necessari a tutelare la vittima e i minori, anche evitando la contemporanea presenza delle parti.

Art. 473-bis.45 c.p.c. (Ascolto del minore). – Il giudice procede personalmente e senza ritardo all’ascolto del minore secondo quanto previsto dagli articoli 473-bis.4 e 473-bis.5, evitando ogni contatto con la persona indicata come autore degli abusi o delle violenze.
Non si procede all’ascolto quando il minore e’ stato gia’ ascoltato nell’ambito di altro procedimento, anche penale, e le risultanze dell’adempimento acquisite agli atti sono ritenute sufficienti ed esaustive.

Art. 473-bis.46 c.p.c. (Provvedimenti del giudice). – Quando all’esito dell’istruzione, anche sommaria, ravvisa la fondatezza delle allegazioni, il giudice adotta i provvedimenti piu’ idonei a tutelare la vittima e il minore, tra cui quelli previsti dall’articolo 473-bis.70, e disciplina il diritto di visita individuando modalita’ idonee a non compromettere la loro sicurezza.
A tutela della vittima e del minore, il giudice puo’ altresi’ disporre, con provvedimento motivato, l’intervento dei servizi sociali e del servizio sanitario.
Quando la vittima e’ inserita in collocazione protetta, il giudice puo’ incaricare i servizi sociali del territorio per l’elaborazione di progetti finalizzati al suo reinserimento sociale e lavorativo.

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